Come ci si deve comportare in caso di lavorazioni che espongono al rischio di radiazioni ottiche naturali?

D. Lgs. 81/2008 – Radiazioni ottiche artificiali (ROA)

5.01 – Come ci si deve comportare in caso di lavorazioni che espongono al rischio di radiazioni ottiche naturali?

 


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5.01 – Come ci si deve comportare in caso di lavorazioni che espongono al rischio di radiazioni ottiche naturali?

Il Capo V del Titolo VIII tratta della protezione dei lavoratori dai rischi fisici associati all’esposizione alle Radiazioni Ottiche di origine artificiale, e a questo argomento sono esclusivamente dedicati gli approfondimenti proposti a seguito.
L'esplicita esclusione delle radiazioni ottiche naturali dal Capo V lascia un vuoto nell'impianto normativo, soprattutto considerando che la radiazione solare è nel gruppo dei cancerogeni certi per l'uomo indicati dalla IARC - International Agency for Research on Cancer.
Pur prendendo atto delle diverse priorità che il legislatore europeo ha assegnato alle varie fonti di rischio, si segnala che l’art.28 impone la valutazione di “…tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori…”. In sostanza quindi, in tutti quei casi nei quali il processo lavorativo o la mansione comportino una significativa esposizione del lavoratore alla radiazione solare, si dovrà effettuare una valutazione dei rischi specifica (da intendersi come processo finalizzato ad individuare le adeguate misure di prevenzione e a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza), anche perché gli effetti di questo rischio sono ormai scientificamente noti da tempo.
Per la valutazione del rischio da radiazioni ottiche naturali ci si può riferire alle indicazioni generali fornite al Capitolo 1) di questo documento (“Sul Capo I del Titolo VIII del DLgs.81/2008 – Disposizioni generali”) ed alla norma UNI EN 14255-3:2008.